L’acquisto di un nuovo immobile da un’impresa di costruzioni, il cosiddetto “acquisto su carta”, può suscitare emozioni talvolta molto contrastanti, soprattutto relativamente alla possibilità di fallimento del costruttore e quindi alla paura di investire i propri capitali in un immobile non ancora, di fatto, esistente, e di poter incorrere in futuro in problematiche costruttivo/strutturali senza avere un interlocutore a cui rivolgersi.
LA FIDEIUSSIONE
Alcuni acquirenti che decidono di acquistare un immobile di nuova costruzione si soffermano maggiormente sui lati positivi, come poter scegliere l’unità migliore per le proprie esigenze e la possibilità di personalizzare la futura casa in praticamente ogni sua angolazione; altri invece si sentono scoraggiati dai rischi che questa tipologia di operazione potrebbe portare con se, come, ad esempio, la perdita delle somme versate (caparra e acconti) nel caso in cui il costruttore dovesse dichiarare fallimento durante la realizzazione delle opere.
Questo perchè l’acquirente che ha versato caparre ed acconti non ha una specifica garanzia reale sull’immobile, diversamente dalle Banche che, ad esempio, hanno erogato il mutuo edilizio per la costruzione del fabbricato e che hanno iscritto ipoteca sull’immobile. In caso di fallimento, questi saranno soddisfatti con precedenza su tutti gli altri creditori, solitamente, ben poco rimane per gli altri creditori.
Ma, fortunatamente, dal 2005 le cose sono cambiate: il decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122, ossia “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”, all’articolo 2, prevede una specifica forma di tutela per l’acquirente di immobili da costruire che consiste nell’obbligo posto a carico del costruttore di consegnare all’acquirente una fideiussione a garanzia di tutte le somme incassate ed eventualmente ancora da riscuotere sino al trasferimento della proprietà.
Lo scopo della normativa è quello di tutelare l’acquirente di immobile da costruire, al quale deve essere garantita la possibilità di recuperare tutte le somme versate al costruttore nel caso in cui quest’ultimo incorra in una situazione di crisi.
Con la fideiussione, l’acquirente, in caso di esecuzione sui beni del costruttore, anzichè avviare azioni giudiziarie, può rivolgersi direttamente alla Banca o all’intermediario finanziario abilitato che ha concesso la fideiussione a suo favore, per vedersi restituire tutte le somme fino a quel momento versate.
L’obbligo di consegna della fideiussione sorge al momento della stipula di un contratto avente ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà, quindi sin dalla stipula del contratto preliminare di compravendita, e l’efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento definitivo della proprietà.
LA POLIZZA DECENNALE POSTUMA (CAR)
Un’ulteriore garanzia obbligatoria introdotta nel DL sopracitato, all’articolo 4, è la cosiddetta “Polizza decennale postuma”: mentre la fideiussione tutela durante la costruzione dell’immobile, quest’ultima ha la funzione di una vera e propria “garanzia di prodotto” della durata di 10 anni per salvaguardare i proprietari dell’immobile da eventuali difetti di costruzione o da danni arrecati a terzi dagli immobili stessi.
E’ quindi il costruttore, contestualmente all’atto di compravendita, che deve consegnare all’acquirente la polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile (compresi quelli ai terzi), con effetto dal giorno in cui sono terminati lavori.
La funzione della polizza è duplice: da una parte tutela i proprietari di una casa o di un edificio da eventuali problemi derivanti dalla costruzione dello stesso e dal rischio che l’immobile non venga consegnato entro i termini previsti, dall’altra proteggono il patrimonio del costruttore dal rischio di dover pagare risarcimenti importanti nell’eventualità che si manifestino vizi o si producano danni.
Pur nei limiti delle differenze contenutistiche fra le varie polizze decennali postume offerte dagli istituti assicurativi, queste generalmente coprono:
Danni derivanti da distruzione totale o parziale dell’opera
Danni derivanti da gravi difetti di costruzione
Danni causati da vizi del suolo, emersi successivamente alla stipula del contratto di compravendita o di assegnazione del bene
Alcuni contratti, poi, assicurano anche la ricostruzione ex novo dell’immobile in caso di rovina totale; mentre altri coprono, oltre ai difetti strutturali, anche tutti quegli elementi accessori capaci di compromettere la piena fruibilità dell’edificio.
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Le società che sono autorizzate all’emissione di Fideiussioni operano attraverso Leggi dello Stato italiano e con autorizzazione rilasciata dalla Banca D’Italia o IVASS e con determinate caratteristiche riferite al capitale sociale, al patrimonio ed al volume di affari.
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